Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
Dopo il 31 maggio 2011 scatta l’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili per edifici nuovi e in ristrutturazione
Il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28. è l’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
E’ entrato in vigore a marzo 2011, ma sarà rilevante per gli edifici nuovi o in ristrutturazione con data del titolo edilizio successiva al 31 maggio 2011.
In particolare l’ Art. 11 e l’allegato 3 richiamano l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Per quanto riguarda gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti il decreto fornice precise indicazioni, ovvero un edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante è un edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
L’articolo 11 precisa inoltre che nei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all’allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
2.1 Gli obblighi sulle rinnovabili del d.lgs. 28/11 si applicano anche nel caso di demolizioni e ricostruzioni non integrali?
No, a meno che non si ricada in uno dei casi previsti dal d.lgs. 28 (nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).
2.2 Che cosa si intende per ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro? C’è una percentuale con la quale si può definire quando la ristrutturazione degli elementi edilizi è integrale, eliminando la discrezionalità dei vari casi?
Per “integrale” si intende la totalità. Pertanto si intende ristrutturazione contestuale di tutti gli elementi dell’involucro edilizio, per la totalità della superficie disperdente dell’edificio, e in maniera tale da modificarne la prestazione energetica (ad esempio la semplice tinteggiatura dell’edificio non ricade in questa fattispecie).
2.3 L’involucro è inteso come involucro disperdente (verso l’esterno e verso locali non climatizzati)?
Per involucro disperdente si intende la somma delle superfici di separazione tra i volumi climatizzati e l’ambiente esterno (aria esterna, ambienti non climatizzati, terreno, ambienti climatizzati ad una temperatura differente).
2.4 Nel caso in cui, ad esempio, si intervenga sulle pareti, sulla copertura e sui serramenti, ma non sul solaio disperdente contro terra, si rientra nel caso di ristrutturazione integrale dell’involucro?
No, poiché il solaio contro terra costituisce anch’esso parte dell’involucro e ciò comporta, nel caso in cui non si intervenga su di esso, il mancato raggiungimento dell’integralità dell’involucro.
